Art. 2.
(Nomina e revoca).

      1. Il tutore pubblico dell'infanzia, previa adozione di apposite norme da parte degli organi competenti e nel rispetto dell'autonomia locale, è eletto dal consiglio provinciale, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      2. Il tutore pubblico dell'infanzia dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Può essere revocato per gravi motivi morali o connessi alle sue funzioni, con deliberazione del consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      3. Il tutore pubblico dell'infanzia è scelto di regola, tra i magistrati, anche a riposo, i professori universitari in materie giuridiche e psicopedagogiche, gli avvocati e gli psicoterapeuti con almeno cinque anni di esercizio dell'attività professionale. Il tutore pubblico dell'infanzia può essere eletto, altresì, tra i cittadini che dimostrino di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze in materia di tutela dell'infanzia.

 

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